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Legge 1137/1955

Art. 134 — Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/134parte di Legge 1137/1955
Art. 134. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si e' distinto, e sono corredate dei pareri delle autorita' gerarchiche. Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimita' di voti, della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.

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