Legge 113/1954
Art. 53 — L'ufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da …
Art. 53. L'ufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorita' e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda. Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario e' obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facolta' di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e la propria anzianita'; pero', nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente e' trasferito col grado di tenente e con l'anzianita' che aveva in tale grado.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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