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Legge 113/1954

Art. 54 — Per l'ufficiale in congedo della Marina non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/54parte di Legge 113/1954
Art. 54. Per l'ufficiale in congedo della Marina non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non e' ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

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