Legge 113/1954
Art. 52 — L'ufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, p…
Art. 52. L'ufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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