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Legge 113/1954

Art. 52 — L'ufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, p…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/52parte di Legge 113/1954
Art. 52. L'ufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

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