Legge 113/1954
Art. 51 — L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art
Art. 51. L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art. 56 o prima dei raggiungimento de] limite di eta' stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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