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Legge 113/1954

Art. 51 — L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/51parte di Legge 113/1954
Art. 51. L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art. 56 o prima dei raggiungimento de] limite di eta' stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.

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