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Legge 113/1954

Art. 50 — L'ufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio, d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti …

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/50parte di Legge 113/1954
Art. 50. L'ufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio, d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Puo' anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.

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