Legge 113/1954
Art. 45 — L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio perman…
Art. 45. L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente. La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni. All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36. L'ufficiale e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
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