Legge 113/1954
Art. 44 — L'ufficiale puo' essere collocato, di autorita', in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di…
Art. 44. L'ufficiale puo' essere collocato, di autorita', in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'art. 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda. L'adozione del relativo provvedimento e' subordinata: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la, difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del Capo di stato maggiore della Difesa, b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.