Legge 113/1954
Art. 46 — L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'a…
Art. 46. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta'. In tutti gli altri casi e' collocato nell'ausiliaria. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneita' all'avanzamento. Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza,. All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'art. 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 36.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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