Legge 113/1954
Art. 2 — L'ufficiale, prima di assumere servizio, e' tenuto a, prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni
Art. 2. L'ufficiale, prima di assumere servizio, e' tenuto a, prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni. Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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