Legge 113/1954
Art. 3 — Gli ufficiali si distinguono in: ufficiali in servizio permanente; ufficiali in congedo; ufficiali in congedo…
Art. 3. Gli ufficiali si distinguono in: ufficiali in servizio permanente; ufficiali in congedo; ufficiali in congedo assoluto. Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego. Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento. Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, mia conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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