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Legge 113/1954

Art. 1 — Lo stato di ufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/1parte di Legge 113/1954
Art. 1. Lo stato di ufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

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