Open·Parlamento
HomeNormeLegge 2386/1952Art. 9
Legge 2386/1952

Art. 9 — La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comand…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/9parte di Legge 2386/1952
Art. 9. La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e' soppressa. Gli ufficiali gia' appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore e nel ruolo normale del Corpo del genio navale. A parita' di anzianita' assoluta sono iscritti nel ruolo normale prima gli ufficiali provenienti dal ruolo dei comandi navali o delle direzioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 2386/1952 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.