Legge 2386/1952
Art. 8 — Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalter…
Art. 8. Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, e' in facolta' del Ministro per la difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento nei detti ruoli di sottotenenti di vascello, di tenenti e di sottotenenti dei corrispondenti ruoli speciali, che ne facciano domanda. Possono chiedere il trasferimento nei ruoli normali i sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, che abbiano almeno due anni di anzianita' di grado; gli ufficiali subalterni dei ruoli speciali degli altri Corpi indicati nell'articolo 1, che siano muniti di una delle lauree richieste per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del corrispondente ruolo normale e che abbiano almeno due anni di anzianita' di grado se tenenti. I candidati sono presi in esame dalla commissione ordinaria di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dalle pratiche personali degli ufficiali, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nei ruoli normali. Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono: sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di stato maggiore dell'Accademia navale e compiere il corso superiore, se sottotenenti di vascello; sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati all'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo. Gli ufficiali che abbiano superato le prove di cui al precedente comma sono trasferiti nei ruoli normali con il loro grado e con anzianita' assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi sottotenenti di vascello o tenenti nei ruoli normali nell'anno in cui si verifica il trasferimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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