Legge 2386/1952
Art. 10 — Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'artic…
Art. 10. Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera g) della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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