Open·Parlamento
HomeNormeLegge 2386/1952Art. 11
Legge 2386/1952

Art. 11 — Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria e…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/11parte di Legge 2386/1952
Art. 11. Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 2386/1952 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.