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Legge 2386/1952

Art. 33 — Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data …

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/33parte di Legge 2386/1952
Art. 33. Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, nel grado rivestito, i limiti di eta' previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore. Per i tenenti di detto ruolo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito. Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di eta' gia' previsti per il grado medesimo nel ruolo di provenienza. I limiti di eta' di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1 gennaio 1955. Dal 1 gennaio 1953 i limiti suddetti sono, rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 50 per i subalterni.

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