Legge 2386/1952
Art. 32 — Il limite di eta' di cui al primo comma dell'articolo 4 e' elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi bandit…
Art. 32. Il limite di eta' di cui al primo comma dell'articolo 4 e' elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 2386/1952 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.