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Legge 2386/1952

Art. 31 — Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie …

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/31parte di Legge 2386/1952
Art. 31. Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro per la difesa e' autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno in detti ruoli speciali. Dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 25, il Ministro per la difesa e', altresi', autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale. I concorsi sono banditi nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli di ufficiale subalterno. Dal numero di tali vacanze devono essere detratte le eventuali eccedenze esistenti nei corrispondenti ruoli normali. Ai concorsi di cui al primo comma possono essere ammessi gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro o cinque anni, a seconda che concorrano alla nomina a guardiamarina o sottotenente e a sottotenente di vascello o tenente e abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Ai concorsi per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a tenente nei ruoli speciali degli, altri Corpi indicati all'articolo 1 possono, altresi', essere ammessi, rispettivamente, i tenenti di vascello di complemento e i capitani di complemento dello stesso Corpo per il quale e' bandito il concorso, che non abbiano superato il quarantaduesimo anno di eta' e abbiano gli altri requisiti richiesti. I tenenti di vascello e i capitani di complemento, i quali, ai sensi del comma precedente, siano nominati sottotenenti di vascello o tenenti dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico. Per le prove di esami, per la composizione delle commissioni giudicatrici e per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

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