Legge 2386/1952
Art. 30 — Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n
Art. 30. Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e' soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 25, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 27, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonche' le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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