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Legge 2386/1952

Art. 30 — Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/30parte di Legge 2386/1952
Art. 30. Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e' soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 25, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 27, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonche' le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

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