Legge 2386/1952
Art. 34 — Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno …
Art. 34. Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno o di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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