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Legge 2386/1952

Art. 34 — Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno …

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/34parte di Legge 2386/1952
Art. 34. Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno o di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

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