Legge 2386/1952
Art. 23 — Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento del…
Art. 23. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: Art. 2-bis. - "Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme decorrenti dalla data d'inizio del corso teorico-pratico: a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, se provenienti da iscritti di leva; b) alla ferma volontaria di anni quattro per i diplomati che, avendo i requisiti richiesti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata della propria classe di leva. L'eta' minima per partecipare al corso teorico-pratico e' di anni 17 compiuti. "Coloro che, vincolati ad una delle due ferme sud dette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente, possono ottenere una rafferma biennale decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta. "Gli arruolati volontari, che non risultino idonei ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 2, possono ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe, se questa non sia stata ancora chiamata alle armi, o di compiere la ferma di leva".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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