Legge 2386/1952
Art. 22 — L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Ma…
Art. 22. L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 2. - "Gli iscritti nelle liste di leva marittima che, all'atto dell'arruolamento, posseggano uno dei titoli di studio indicati nei commi secondo e terzo del presente articolo sono iscritti, d'ufficio, ai corsi teoricopratici di cui alla lettera a) dell'articolo 1. "Coloro i quali siano in possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso o di una delle lauree previste dai successivi articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15, sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina, rispettivamente, ad ufficiale di complemento del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario (ruolo medici), sanitario (ruolo farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto. "Coloro i quali siano in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento: a) nel Corpo di stato maggiore, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani; b) nel Corpo del genio navale, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diplomati da istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti; c) nel Corpo delle armi navali, se, diplomati da istituto tecnico industriale, sezione radiotecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti; d) nel Corpo di commissariato militare marittimo, se diplomati da istituto tecnico commerciale; e) nel Corpo delle capitanerie di porto, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani, o da istituto tecnico commerciale. "Ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) del l'articolo 1 sono pure iscritti, d'ufficio, secondo le norme stabilite nel precedente comma terzo, i cittadini che, muniti di uno dei titoli di studio indicati in detto comma e aventi gli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva. "Qualora il medesimo titolo di studio consenta la iscrizione a corsi diversi, l'Amministrazione, nel procedere all'assegnazione ai corsi, terra' conto, per quanto possibile, delle domande degli interessati. "Gli iscritti seguono i corsi teorico-pratici presso la Accademia navale in qualita' di allievi e al termine dei corsi, se riconosciuti idonei, sono nominati aspiranti ufficiali di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale dopo un periodo di esperimento di quattro mesi, sempre che siano riconosciuti idonei e se si tratti di aspiranti ufficiali di complemento del Corpo sanitario, sempre che abbiano conseguito l'abilitazione allo esercizio professionale. L'Amministrazione ha facolta' di prorogare il periodo di esperimento di quattro mesi, qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio. "Coloro che non risultino idonei ai corsi non possono ripeterli, ne' ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento. "Gli iscritti ai corsi teorico-pratici ritardano la presentazione alle armi fino alla data di inizio dei corsi medesimi. "I giovani in possesso dei titoli di studio indicati nel presente articolo possono chiedere di essere esentati dai corsi teorico-pratici, fermo restando per essi l'obbligo di compiere la ferma di leva".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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