Legge 2386/1952
Art. 24 — E' abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complem…
Art. 24. E' abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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