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Legge 2386/1952

Art. 24 — E' abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complem…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/24parte di Legge 2386/1952
Art. 24. E' abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

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