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Legge 1154/1939

Art. 45 — Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/45parte di Legge 1154/1939
Art. 45. Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni. Durante la requisizione per uso temporaneo, il comandante militare o il Regio commissario e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice: a) processi verbali di consegna e di riconsegna, di sospensione e di ripresa della requisizione; b) processi verbali relativi alla presa in carico o alla, cessione di combustibili, lubrificanti, acqua; c) processi verbali relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione; d) processi verbali attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali; e) processi verbali concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante; f) processi verbali di controllo di inventari; g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.

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