Legge 1154/1939
Art. 46 — Responsabilita' dell'amministrazione che procede alla requisizione
Art. 46. Responsabilita' dell'amministrazione che procede alla requisizione. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennita' indicata nell'art. 30, rimane esonerata da ogni responsabilita' per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione potra' disporre perche' le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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