Legge 1154/1939
Art. 44 — Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali
Art. 44. Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali. I processi verbali preveduti dagli articoli precedenti sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unita' requisita o di loro rappresentanti o del capitano. A questo fine, viene data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procedera' alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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