Legge 1154/1939
Art. 25 — Capitano marittimo con funzioni di comandante militare
Art. 25. Capitano marittimo con funzioni di comandante militare. Quando il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante sia ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della marina puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione sara' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non sara' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.