Legge 1154/1939
Art. 24 — Doveri del personale imbarcato
Art. 24. Doveri del personale imbarcato. Lo Stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al Regio commissario ed al rappresentante imbarcato della forza armata di cui al successivo art. 27 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano. L'equipaggio militare, ed in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che il regolamento sulle Regie navi armate prescrive verso il comandante di Regia nave.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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