Legge 1154/1939
Art. 26 — Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile
Art. 26. Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile. E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave un galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di grado equiparato, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il Regio commissario nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili ed i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al Regio commissario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.