Legge 1154/1939
Art. 17 — Sbarco (totale o parziale) dell'equipaggio mercantile
Art. 17. Sbarco (totale o parziale) dell'equipaggio mercantile. E' in facolta' del Ministero della marina di disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettua la requisizione, sostituendolo col personale militare. E' altresi' in facolta' del Ministero della marina e di quello delle comunicazioni, a loro insindacabile giudizio, di ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano deve immediatamente provvedere, salva comprovata impossibilita', alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, quando ne sia richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate. Qualora l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provveda nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facolta' di provvedervi d'ufficio, e il personale cosi imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario. E' inoltre in facolta' dei predetti ministeri di disporre che l'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti sia aumentato per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della marina puo' anche disporre che per tali servizi sia invece imbarcato personale militare in sopranumero. Nei casi previsti dal 1° e dal 2° comma del presente articolo, al personale sbarcato, salvo che particolari norme di carattere legislativo o sindacale dispongano diversamente, e' dovuto il normale trattamento previsto dalla regolamentazione in atto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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