Legge 1154/1939
Art. 18 — Contributo di previdenza
Art. 18. Contributo di previdenza. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite e' sempre considerato utile a tutti gli effetti dei gradi e della cassa nazionale fascista per la previdenza marinara. Nulla e' innovato circa la corresponsione delle quote di contributo alla cassa predetta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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