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Legge 1154/1939

Art. 16 — Contratto di arruolamento

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/16parte di Legge 1154/1939
Art. 16. Contratto di arruolamento. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, ed alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione salvi i casi di invalidita' o di infermita' debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorita' portuaria. Nel caso di requisizione per acquisto, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione puo' essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

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