Legge 1154/1939
Art. 15 — Rescissione nei contratti precedenti alla requisizione
Art. 15. Rescissione nei contratti precedenti alla requisizione. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto la utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilita', della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni di cui sopra non da' luogo a rimborsi di spesa ne' a risarcimento di danni a favore di terzi. L'ordine di requisizione, della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante che siansi stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorche' non sia avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, ne' pagato il prezzo convenuto, ne' eseguite le trascrizioni di legge. E' in facolta' dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non potranno quindi richiedere ulteriori pagamenti di premi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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