Legge 340/1939
Art. 59 — Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi
Art. 59. Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi. Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva; o volontario possono in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso o finche' il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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