Legge 340/1939
Art. 58 — Concessione agli addetti ai governo di aziende agricole, industriali e commerciali
Art. 58. Concessione agli addetti ai governo di aziende agricole, industriali e commerciali. In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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