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Legge 340/1939

Art. 57 — Concessione agli allievi degli istituti cattolici

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/57parte di Legge 340/1939
Art. 57. Concessione agli allievi degli istituti cattolici. Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o dell'Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

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