Legge 340/1939
Art. 60 — Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi
Art. 60. Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi. Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per atto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, puo', in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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