Legge 745/1938
Art. 20 — In caso di estinzione dei prestiti a cui si riferisce la operazione di mutuo, il Monte, qualora l'Istituto cr…
Art. 20. In caso di estinzione dei prestiti a cui si riferisce la operazione di mutuo, il Monte, qualora l'Istituto creditore non siasi valso della facolta' di cui all'articolo 22, deve, entro il terzo giorno feriale successivo a quello della estinzione stessa, versare al predetto Istituto l'importo ricevutone, coi relativi interessi convenuti e ritirare il corrispondente documento del prestito estinto. In caso di rinnovazione, il Monte deve effettuare il rimborso entro il terzo giorno feriale successivo a quello dell'accordata rinnovazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
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