Legge 745/1938
Art. 21 — L'Istituto mutuante ha facolta' di far procedere in ogni momento a verificazioni di controllo, tanto di conta…
Art. 21. L'Istituto mutuante ha facolta' di far procedere in ogni momento a verificazioni di controllo, tanto di contabilita' quanto di magazzino, sulle partite a cui si riferiscono le operazioni di prestito, in relazione alle quali e' stato concesso il mutuo.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 21.
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