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Legge 745/1938

Art. 19 — Il Monte deve far constare l'avvenuta operazione di mutuo sia sull'originale di ciascun documento relativo al…

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/19parte di Legge 745/1938
Art. 19. Il Monte deve far constare l'avvenuta operazione di mutuo sia sull'originale di ciascun documento relativo alle operazioni di prestito indicate nell'articolo precedente, sia sui libri di carico tanto di contabilita' quanto di magazzino.

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