Legge 745/1938
Art. 19 — Il Monte deve far constare l'avvenuta operazione di mutuo sia sull'originale di ciascun documento relativo al…
Art. 19. Il Monte deve far constare l'avvenuta operazione di mutuo sia sull'originale di ciascun documento relativo alle operazioni di prestito indicate nell'articolo precedente, sia sui libri di carico tanto di contabilita' quanto di magazzino.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 19.
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