Legge 745/1938
Art. 14 — Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somm…
Art. 14. Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, e' devoluta al Monte in aumento del patrimonio.
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