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Legge 745/1938

Art. 14 — Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somm…

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/14parte di Legge 745/1938
Art. 14. Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, e' devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

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