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Legge 745/1938

Art. 13 — La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/13parte di Legge 745/1938
Art. 13. La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno. Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.

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