Legge 745/1938
Art. 13 — La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno
Art. 13. La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno. Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.
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