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Legge 745/1938

Art. 12 — L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta …

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/12parte di Legge 745/1938
Art. 12. L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima e' fatto da un perito, il quale deve garantire all'Ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito o dei relativi interessi ed accessori. I periti, prima di assumere l'ufficio, debbono prestare cauzione nella misura fissata dall'amministrazione del Monte, osservate le norme di cui all'art. 35. L'obbligo della cauzione e' esteso anche ai cassieri ed ai magazzinieri.

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