Legge 745/1938
Art. 12 — L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta …
Art. 12. L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno. Il giudizio di stima e' fatto da un perito, il quale deve garantire all'Ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito o dei relativi interessi ed accessori. I periti, prima di assumere l'ufficio, debbono prestare cauzione nella misura fissata dall'amministrazione del Monte, osservate le norme di cui all'art. 35. L'obbligo della cauzione e' esteso anche ai cassieri ed ai magazzinieri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 12.
↑ Tutti gli articoli di Legge 745/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.