Legge 745/1938
Art. 15 — Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso int…
Art. 15. Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito del Monte sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori. Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.
↑ Tutti gli articoli di Legge 745/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.