Legge 899/1934
Art. 87
Articolo 87. Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore tecnico automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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