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Legge 899/1934

Art. 86

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/86parte di Legge 899/1934
Articolo 86. Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianita'. L'accertamento dell'idoneita' ad una carica superiore e' fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento, o non prescelti per la carica, se non concorrono - unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando - al ripianamento l'elle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico od a disposizione, a seconda del grado.

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