Legge 899/1934
Art. 85
Articolo 85. L'ufficiale dei servizi tecnici, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, e' preso in esame dalle autorita' giudicatrici con le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del proprio ruolo di comando, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione: - se tenente: nel primo decimo, se ha superato gli esami; - se capitano: nel primo quinto, se ha compiuto i corsi superiori tecnici d'artiglieria o del genio; nel primo sesto, se ha superato gli esami; - se maggiore: nel primo quinto, se ha superato gli esami. L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale e' promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra. Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva due capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precedera' nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.