Legge 899/1934
Art. 84
Articolo 84. L'ufficiale dei servizi tecnici, per presentarsi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, deve essere stato designato dalle autorita' giudicatrici, previa classifica (che non ha luogo per i tenenti) secondo le norme dell'articolo 47 e deve essere compreso - se tenente o capitano - nella prima meta' del rispettivo ruolo. L'ufficiale puo' chiedere egli stesso di essere designato. L'ufficiale che non abbia superato gli esami puo' ripetere la prova solo una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.