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Legge 899/1934

Art. 88

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/88parte di Legge 899/1934
Articolo 88. L'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi e' definitiva. Gli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni sono a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, unitamente a quelli assegnati ai centri rifornimento quadrupedi, sono inscritti nella sede di anzianita' che loro spetta nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli organici dei ruoli anzidetti. Pertanto non concorrono ne' a formare le vacanze, ne' alle promozioni di cui alle tabelle 5 e 6. A detti ufficiali non, si applicano i limiti di promovibilita', bensi' i limiti di eta' dei pari grado dei ruoli di comando.

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